FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. JUVENTINA F.C.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/ JUVENTINA DEL 21.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 53/bis del 2.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. JUVENTINA F.C.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/ JUVENTINA DEL 21.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 53/bis del 2.7.2002) Il sig. Brasili Augusto, nella qualità di presidente della Juventina F.C.C. di Montegranaro (AP), ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53/bis del 2 luglio 2002, con la quale veniva respinto il ricorso della stessa Juventina presentato al termine della gara Caldarola/Juventina disputata il 21 giugno 2002 e terminata con il punteggio di 11 a 2 a favore del Caldarola, sulla base della irregolare posizione di alcuni calciatori di quest’ultima società, per difetto di tesseramento. La Juventina aveva infatti sostenuto in quella sede che i calciatori Crocetti Gianluca, Casoni Andrea, Grasselli Stefano e Nerpiti Massimo schierati nelle file della squadra avversaria, erano tesserati per l’U.S. Caldarola partecipante al Campionato regionale di Promozione e non per l’U.S. Caldarola Calcio a Cinque. Nell’attuale ricorso, preso atto che la Commissione Disciplinare ha ritenuto regolare la posizione dei suindicati calciatori in quanto la U.S. Caldarola e la U.S. Caldarola Calcio a Cinque risultano essere la medesima associazione sportiva, la Juventina F.C.C. Sostiene che andava comunque applicata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Caldarola per violazione dell’art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Tale norma, infatti, dispone che “le società partecipanti con più squadre a campionati diversi, non possono schierare in campo nelle gare di campionato di categoria inferiore, i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi”. Ritiene la C.A.F. che, a prescindere dall’esame della portata della suddetta norma, l’attuale ricorso non può essere ammesso in quanto il quarto comma dell’art. 33 C.G.S. Limita la sua competenza alla cognizione ai punti della decisione specificamente impugnati, mentre sono invece inammissibili le domande nuove. È, infatti, evidente che l’attuale domanda basata sulla norma che pone il divieto di partecipazione a campionati diversi di calciatori tesserati per la stessa società, rappresenta domanda nuova rispetto alla iniziale doglianza della Juventina F.C.C. basata invece sul presunto difetto di tesseramento dei calciatori di che trattasi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 4 C.G.S., l’appello come sopra proposto l’A.S. Juventina F.C.C. di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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