FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL SIG. VARETTO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 30.6.2003 A SEGUITO DELLA GARA ST. PIERRE/GASSINO DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL SIG. VARETTO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 30.6.2003 A SEGUITO DELLA GARA ST. PIERRE/GASSINO DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002) Con ricorso in data 15.7.2002, Varetto Mario, presidente dell’U.S. Gassino, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, di cui al Com. Uff. n. 50 del 13 giugno 2002, con la quale era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato di applicazione dell’inibizione, nei suoi confronti, a svolgere ogni attività fino al 30.6.2003 e dell’ammenda di 52 euro, irrogata alla società. L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha puntualmente rilevato, con condivisibile motivazione che deve intendersi qui riportata, che il ricorso presentato davanti a lei, dalla U.S. Gassino è stato presentato fuori termine, in violazione del termine di tre giorni previsto al punto 1, lettera b) del Comunicato Ufficiale n. 41 del 19 aprile 2002 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, operante anche, come nel caso in esame, in occasione dello svolgimento delle gare di play-off. Nei motivi di appello non vengono esposte doglianze avverso la predetta decisione, limitandosi il ricorrente ad affrontare questioni di merito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Varetto Mario e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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