FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’ALLENATORE FAUDELLA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 52 del 27.6.2002)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it -
1 - APPELLO DELL’ALLENATORE FAUDELLA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 52 del 27.6.2002)
Il Sig. Faudella Valter, allenatore dalla Sanmarzanese, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 27 giugno 2002, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Federale, gli è stata comminata l’inibizione a tutto il 30 giugno 2004. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. in quanto non risultano pervenuti i motivi di reclamo che dovevano essere spediti entro sette giorni dalla data di ricezione della copia degli atti dal Faudella ricevuti il 17 maggio 2002. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo, l’appello come sopra proposto dall’allenatore Faudella Valter ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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