FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D’INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL’APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CRAL ANGELINI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BALDINI DAVIDE E BRANCHESI ROBERTO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D’INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL’APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CRAL ANGELINI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BALDINI DAVIDE E BRANCHESI ROBERTO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 50 del 13 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona ai calciatori Davide Baldini e Roberto Branchesi (C.U. n. 40 del 22 maggio 2002), ne dichiarava l’inammissibilità. Rilevava che nell’inoltro del gravame la società non aveva rispettato il termine abbreviato di cui al C.U. n. 34 del 10 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Ancona avendo fatto pervenire il reclamo oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato contenente il provvedimento impugnato, il n. 40 del 22 maggio 2002. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo ricorso il Presidente della L.N.D. osservando che “l’abbreviazione dei termini concerne soltanto i reclami relativi alla regolarità delle gare, e non anche le sanzioni disciplinari comminate a carico dei tesserati” e poiché nel caso in esame si trattava della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a calciatori della soc. Cral Angelini chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Alla seduta del 16 settembre 2002, assenti i rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Il ricorso proposto, che prende le mosse dall’erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e merita accoglimento. In effetti l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 34 del Comitato Provinciale di Ancona) laddove prevede che l’abbreviazione vale per i reclami proposti “a norma dell’art. 24 n. 3 C.G.S.” (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli “concernenti la regolarità della gara” (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d’Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l’iter dei procedimenti allorché l’urgenza di certezze sull’esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi; in tempi più brevi (abbreviati, per l’appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le cadenze ordinarie fissate dal C.G.S.. Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l’abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l’incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall’abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l’illogicità di vanificare la ratio dell’abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo. Considerato, in definitiva, che il reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla squalifica dei suoi tesserati Baldini e Branchesi non era assoggettato all’abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro, il reclamo stesso non andava dichiarato inammissibile. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche va, dunque, annullata ed il procedimento rinviato alla stessa Commissione per l’esame del merito a norma di quanto previsto dall’art. 33, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito.
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