FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 1,2 e sul sito web: www.figc.it – 1/2 – APPELLI DELL’A.S. TICINIA ROBECCHETTO E DEL CALCIATORE MARINONI MORGAN AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1032,91 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 19.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 1,2 e sul sito web: www.figc.it - 1/2 - APPELLI DELL’A.S. TICINIA ROBECCHETTO E DEL CALCIATORE MARINONI MORGAN AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1032,91 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 19.7.2002) Con atto di deferimento in data 4 giugno 2002, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla denuncia sporta dalla società O.F.C. Arnate circa i fatti avvenuti al termine dell’incontro Arnate/Ticinia Robecchetto, in data 27 gennaio 2002, valido per il Campionato di 3ª Categoria (Lombardia, Gir. A), e rilevato, sulla base di quanto ricostruito dall’Ufficio Indagini (in virtù anche delle deposizioni rese dalla persona offesa e dal capitano della società di appartenenza), che al termine della gara sopraindicata il calciatore Morgan Marinoni, tesserato per la società Ticinia, colpiva con un pugno in pieno viso il calciatore Elia Guerra, tesserato per la società Arnate, il quale in seguito al colpo perdeva i sensi e veniva trasportato presso l’Ospedale di Gallarate, ove gli veniva diagnosticato (come da atti di causa) un trauma cranico ed una sindrome post-traumatica, riconducibili alle percorsse subite, deferiva alla competente Commissione Disciplinare sia il Marinoni, che la società di appartenenza. Il primo veniva chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui ai fatti sopra descritti; la società Ticinia, invece, della violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, ritenuta adeguata la ricostruzione effettuata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, nonché pienamente attendibili le deposizioni del capitano dell’Arnate e del calciatore colpito (considerando anche che le versioni dei fatti fornite dal Marinoni e dai suoi compagni di squadra erano, invece, affatto collimanti e che la stessa società Ticinia aveva comminato al calciatore incolpato una multa, pari al rimborso mensile, in relazione all’accaduto), infliggeva al Marinoni la squalifica fino a tutto il 31 marzo 2003 ed all’A.S. Ticinia l’ammenda di E 1032,91 (pari a 2 milioni di lire), siccome oggettivamente responsabile del comportamento del suo tesserato. Con gli appelli in epigrafe, che possono essere riuniti anche in quanto proposti avverso la medesima decisione, sia il menzionato calciatore che la società di appartenenza hanno proposto reclamo avverso le sopra descritte sanzioni, contestando l’attendibilità delle testimonianze ritenute decisive e la mancata considerazione della grave provocazione subita in campo dal Marinoni ad opera dello stesso Guerra, nonché delle dichiarazioni rese dall’incolpato e dagli altri calciatori del Ticinia. Da ultimo i reclamanti hanno dedotto l’eccessiva gravosità, quanto meno, delle sanzioni comminate. Sotto quest’ultimo profilo merita accoglimento il reclamo proposto dalla società, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, atteso che - per quanto invece attiene alla posizione del calciatore - l’oggettiva gravità dei fatti e gli elementi parimenti obiettivi di riscontro e di attendibilità della ricostruzione dell’accaduto operata, sulla base di elementi concordanti, dai competenti Organi ed Uffici federali (di certo non smentita dalle contraddittorie deposizioni dei calciatori del Ticinia) militano chiaramente, per il resto, nel senso della conferma della squalifica inflitta al calciatore, peraltro non particolarmente gravosa. Per quanto invece concerne la posizione della società, chiamata a rispondere a titolo di stretta responsabilità oggettiva, tenuto conto anche della dimensione della medesima, iscritta al campionato lombardo di terza categoria, e delle pesanti conseguenze che ne possono derivare sui relativi bilanci associativi, il Collegio ritiene equo disporre la riduzione dell’ammenda inflitta a E 500,00 (cinquecento/00). Alla stregua delle motivazioni che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Ticinia Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano) e dal calciatore Marinoni Morgan, così decide: - respinge l’appello del calciatore Marinoni Morgan; - accoglie parzialmente quello dell’A.S. Ticinia Robecchetto, - ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Marinoni Morgan; ordina restituirsi la tassa versata dall’A.S. Ticinia Robecchetto.
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