FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. BORUSSIA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ORLANDO MANUEL IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 24.56.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. BORUSSIA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ORLANDO MANUEL IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D del 24.56.2002) La A.S. Borussia ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 26/D del 24.5.2002, con la quale veniva accolto il reclamo proposto da Orlando Roberto nella qualità di genitore del calciatore minore Orlando Manuel e disposto, tra l’altro, il deferimento dell’A.S. Borussia e del Presidente della predetta Società. La fattispecie in esame, peraltro, non è compresa fra quelle per le quali è ammesso ricorso alla C.A.F. secondo quanto disposto dall’art. 40 n. 7 C.G.S..L’appello deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento. Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di aggiungere che, dopo l’apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all’esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvelersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Borussia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it