FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 07/10/2002 n. 17 e sul sito web: www.figc.it – 17 – RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA 2002/2003 QUARTIERE TICHE/SAN PAOLO DELL’1.9.2002, NONCHÉ AVVERSO L’ESCLUSIONE DEL G.S. SAN PAOLO DALLA COPPA SICILIA 2002/2003 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 07/10/2002 n. 17 e sul sito web: www.figc.it - 17 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA 2002/2003 QUARTIERE TICHE/SAN PAOLO DELL’1.9.2002, NONCHÉ AVVERSO L’ESCLUSIONE DEL G.S. SAN PAOLO DALLA COPPA SICILIA 2002/2003 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 10 del 5 settembre, deliberava di infliggere alla Società San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all’incontro di cui in epigrafe relativa alla Coppa Sicilia 2002, nonché l’esclusione della stessa dal proseguimento della manifestazione, perché, nell’operare le sostituzioni consentite, aveva disatteso dal 24’ del 2° tempo la normativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2002, non impiegando alcun calciatore nato dopo il 1° gennaio 1985. Successivamente a detta delibera, a ciò sollecitato dalla società San Paolo, l’arbitro della richiamata gara, svoltasi il 1° settembre 2002, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia una nota con la quale rettificava i tempi ed i nominativi dei calciatori ammoniti, rispetto a quanto trascritto sul referto di gara e confermato dal supplemento di referto. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti impugnava la predetta decisione per revocazione, ai sensi dell’art. 35, punto 1, lett. d), C.G.S., rilevando la regolarità delle sostituzioni avvenute nel corso della gara in questione. All’odierna riunione nessuno era presente nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il ricorso va dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S.. Invero la dichiarazione del direttore della gara Ernesto Ivone di aver commesso un errore di trascrizione sia nel rapporto compilato a fine gara, sia nel referto (sostituzione del n. 10 Romano Mirko con il n. 14 Sorrenti Claudio in luogo del n. 17 Oliva Paolo), costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione del Giudice Sportivo tale da legittimare l’azionato ricorso. Va poi evidenziato che il prescelto mezzo di gravame è il solo consentito dall’art. 8 del Regolamento della Coppa Sicilia 2002/2003. Nel merito si osserva che l’aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 della società San Paolo è stato sostituito dal n. 17 e non già dal n. 14, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l’accoglimento del gravame. In particolare nessuna violazione della normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2002 vi fu da parte della società San Paolo. Va per l’effetto annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e per l’effetto va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della società San Paolo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara.
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