FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA 2002/03 ANCONA/ ASCOLI DEL 18.8.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 67 del 26.9.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA 2002/03 ANCONA/ ASCOLI DEL 18.8.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 67 del 26.9.2002) Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 29 del 20 agosto 2002, irrogava alla Società Ascoli la sanzione dell’ammenda di E 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara di cui in epigrafe. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Soc. Ascoli confermava l’applicazione della sola ammenda di E 20.000,00 disponendo la restituzione della tassa. Avverso tale decisione interponeva appello la Soc. Ascoli invocando l’annullamento di detta sanzione o in subordine la riduzione della stessa deducendo a tal fine: • Falsa ed errata applicazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva; • Erronea e/o mancata valutazione di elementi probatori da parte del giudice di secondo grado; • Erronea applicazione di norme del C.G.S. e mancata valutazione delle circostanze attenuanti. All’odierna riunione la società reclamante non compariva nonostante la ritualità della convocazione. Va dichiarata l’inammissibilità del gravame. Ritiene la Commissione che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.
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