FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 4e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. PUCCI TIZIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. PUCCI STESSO E DELL’A. C. V. SCANDICCI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 4e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. PUCCI TIZIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. PUCCI STESSO E DELL’A. C. V. SCANDICCI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 9.8.2002 nei confronti di Tiziano Pucci, Ispettore di detta Lega e dirigente di fatto della soc. A.C.V. Scandicci, e di questa società per violazione (da parte del primo) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., rilevava la propria carenza di giurisdizione nei riguardi del Pucci e disponeva la trasmissione degli atti allo stesso Procuratore per quanto di competenza in merito alla soc. Scandicci. Osservava la Commissione che il Pucci si era dimesso dall’incarico di Ispettore con lettera del 7.3.2002 e che, cadendo i fatti all’origine del deferimento in epoca successiva, non poteva essere assoggettato alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Rilevava in ogni caso che l’Ispettore della L.N.P. non poteva essere qualificato né come “dirigente federale, posto che l’art. 10 delle N.O.I.F. Riconosce tale qualifica soltanto a coloro che sono preposti ad organismi federali ovvero sono componenti di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare”, né come “semplice tesserato”, “non essendo la sua figura prevista nel Regolamento della L.N.P. o in altri atti di natura regolamentare”. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federale obiettando preliminarmente che il Pucci aveva svolto le funzioni di dirigente della soc. Scandicci a partire dal febbraio 2002 e cioè da epoca ampiamente antecedente i fatti in contestazione. In ogni caso, che con la lettera del 7.3.2002 lo stesso Pucci non aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di Ispettore, ma chiesto “la sospensione momentanea” dello stesso. Quanto a detta qualifica di Ispettore faceva presente che l’inquadramento di tale figura non poteva “prescindere dal principio disposto dall’art. 27, 1° comma, dello Statuto Federale” secondo cui “tutti coloro che nell’ambito della Federazione, delle Leghe, ...svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate”. Anche alla luce di tale previsione manifestava l’opinione, poi, che l’Ispettore della L.N.P. non poteva “non essere ricompreso fra (le figure) disciplinate dall’art. 10 delle N.O.I.F. che elenca i Dirigenti Federali ed i dirigenti delle Leghe, prevedendone a mero titoloesemplificativo le rispettive funzioni”. Osservata, da ultimo, che l’art. 46 del Regolamento della L.N.P. “sottopone all’osservanza dei regolamenti tutti i tesserati che agiscono nell’ambito della Lega”. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione affermasse la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. in ordine al deferimento del Pucci e per l’effetto, previo annullamento della decisione, rimettersi gli atti alla stessa Commissione per l’esame del merito. Alla seduta del 21 ottobre 2002, presente il solo rappresentante della Procura Federale (che ribadiva gli argomenti svolti in sede di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. Risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini del 9.6.2002 che il Pucci sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno e per conto della soc. A.C.V. Scandicci a partire dal febbraio del corrente anno 2002 e che le abbia concretamente esercitate in occasione delle gare dello Scandicci del 3.3.2002 con la Fiesolecaldine e del 17 successivo con il Lanciotto. E ciò nonostante la qualifica di Ispettore della L.N.P. rivestita nello stesso periodo, come emerge pacificamente dagli atti del procedimento e come non messo in discussione neppure dall’interessato e dalla società. A dire il vero con riguardo a tale qualifica (di Ispettore) il Pucci ha inoltrato alla Lega una nota di dimissioni dall’incarico, secondo l’interpretazione datane dalla Commissione Disciplinare. Bisogna rilevare, tuttavia, che la nota in questione, datata 7.3.2002, è successiva all’inizio da parte del Pucci della presunta attività di dirigente della soc. Scandicci e, in particolare, alla gara del 3 marzo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, poi, con detta nota il Pucci non ha rassegnato affatto le proprie dimissioni dall’incarico, ma chiederne semplicemente una “sospensione momentanea”, come è dato desumere dal tenore letterale dell’espressione usata: “sospensione momentanea”, per l’appunto, “dall’impegno” di Ispettore di Lega e non “dimissioni” dallo stesso. Ciò posto, non vi è dubbio che il Pucci, che da Ispettore della L.N.P. sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno alla soc. Scandicci, era ed è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Ha ben ragione la Commissione Disciplinare (ed in questo non può condividersi la diversa opinione espressa dal Procuratore Federale) nel sostenere che l’Ispettore di Lega non può essere considerato “dirigente federale” a mente dell’art. 10 delle N.O.I.F., dal momento che la norma in esame attribuisce tale qualifica a soggetti fra i quali non è possibile includere, per quanto voglia dilatarsene l’ambito di efficacia normativa, gli Ispettori delle singole Leghe. Non può sfuggire, tuttavia, che l’art. 47 del Regolamento della L.N.P. prevede testualmente che “...i tesserati che agiscono nel suo (della Lega) ambito sono tenuti all’osservanza delle disposizioni dello Statuto, di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme”. Ne discende che il Pucci, non “dirigente federale”, ma certamente “tesserato che” ha agito “nell’ambito della L.N.P.” quale Ispettore della stessa Lega, era tenuto all’osservanza delle norme statutarie e dell’insieme delle altre norme federali, prime fra tutte quelle di comportamento di cui all’art. 1 C.G.S.. E ciò senza possibilità alcuna, in caso di loro violazione, di sottrarsi al conseguente intervento giurisdizionale degli Organi federali della Giustizia Sportiva. Vi è di più. Con norma intesa a fissare criteri organizzativi interni a carattere generale l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede (attraverso una formulazione dall’evidente contenuto esemplificativo) che tutti coloro che svolgono “nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi” “una qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine” nelle qualità più varie hanno l’obbligo di osservare le norme dello stesso Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate, il Codice di Giustizia Sportiva in primo luogo. Prevede, insomma, che tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione nell’ambito della Federazione calcistica sono tenuti ad accettarne principi, norme di comportamento e regole organizzative e di giustizia interna. Né potrebbe essere diversamente, stante l’impossibilità concettuale e la concreta inaccettabilità che taluno agisca nell’ambito dell’attività calcistica promossa e disciplinata dalla F.I.G.C., senza essere tenuto ad osservarne, come già detto, principi, norme di comportamento e regole di giustizia interna. In definitiva il Pucci, benché non “dirigente federale” a norma dell’art. 10 delle N.O.I.F., era tenuto all’osservanza del complesso delle norme federali in quanto Ispettore della L.N.P., come tale “tesserato” che agiva nell’ambito di questa e soggetto che nello stesso ambito svolgeva “attività a carattere organizzativo o affine”. Ne consegue che lo stesso Pucci era ed è certamente assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva e che, in accoglimento dell’impugnazione proposta, la decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. di cui al C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 va annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla l’impugnata delibera rimettendo gli atti, ex art. 33, comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, per l’esame di merito.
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