FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 28/10/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S. PONTEDECIMO VERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEDECIMO/ FINALE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 13 del 10.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 28/10/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S. PONTEDECIMO VERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEDECIMO/ FINALE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 13 del 10.10.2002) L’Unione Sportiva Pontedecimo ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Liguria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 10 ottobre 2002, con la quale veniva inflitta all’attuale ricorrente la sanzione della perdita della gara con il F.C. Finale Ligure svoltasi il 22.9.2002 (Campionato di Eccellenza). Sostiene la ricorrente che il reclamo del F.C. Finale Ligure avverso l’omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-0 a favore del Pontedecimo, come da C.U. n. 11 del 26 settembre 2002) doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non preceduto dal previsto preannuncio di reclamo. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 42 n. 3 C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, sono proposti alla Commissione Disciplinare entro il termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, mentre non è previsto il preannuncio di cui al primo comma dello stesso articolo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Pontedecimo di Pontedecimo (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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