FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SPAGNOLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 2/C dell’8.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SPAGNOLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C dell’8.7.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata in data 18 aprile 2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra del 14 aprile 2002, adottava provvedimenti di squalifica nei riguardi di vari calciatori, tra cui Spagnoli Marco del Castelnuovo Magra. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria rigettava il reclamo del Castelnuovo Magra, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spagnoli. Infine la Commissione d’Appello Federale respingeva il reclamo del Castelnuovo Magra rivelandone l’inammissibilità, trattandosi, nel caso di specie, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito in violazione dell’articolo 33 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito solo come giudice di secondo grado. Con il reclamo in esame lo Spagnoli chiede la revoca del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado e confermato nei successivi gradi di giudizio. Il reclamo del calciatore è da considerarsi inammissibile ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., che prevede in modo tassativo i vari casi in cui è possibile impugnare per revocazione le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva ed il caso prospettato dal calciatore non rientra in alcuno di quelli citati dalla predetta norma. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Spagnoli Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.
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