FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. PONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, AL SIG. DI VITA MAICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. PONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, AL SIG. DI VITA MAICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002) A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Toscana a caricodi Di Vita Maico, quale presidente dell’A.C. Ponte Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. nonché della stessa società, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare, con decisione di cui al C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, ha deliberato di infliggere al Di Vita l’inibizione per un anno e mezzo e di prosciogliere l’A.C. Ponte Calcio da ogni addebito. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso il Di Vita sostenendo che l’episodio di cui si era reso protagonista (cancello d’ingresso al campo sbattuto violentemente in faccia all’arbitro con conseguenti lesioni, tali da comportare quattro giorni di degenza ospedaliera) si era verificato in modo del tutto accidentale in quanto era finito contro il cancello, perché sospinto dalla folla inferocita che cercava di aggredire il giudice di gara. Tale tesi è chiaramente smentita da quanto emerge dagli atti ufficiali ed in particolare dal supplemento al referto di gara dell’arbitro Panella Mario e da quello del secondo arbitro Tumminano Gaetano dai quali risulta in modo inconfutabile che l’atto del Di Vita fu deliberato, come dimostrato anche dal comportamento provocatorio da quest’ultimo tenuto nei confronti del secondo giudice di gara. La gravità del fatto e delle sue conseguenze giustifica ampiamente l’entità della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ponte Calcio di Ponte Buggianese (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it