FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.P. SPORTING CLUB SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA 1905/SPORTING CLUB SANT’ELIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.P. SPORTING CLUB SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA 1905/SPORTING CLUB SANT’ELIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 17 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dallo Sporting Club Sant’Elia in merito alla posizione del calciatore della soc. Formia 1905, Serafini Gianluca, nella gara Formia/Sporting Sant’Elia del 29.09.2002, respingeva il reclamo rilevando che il calciatore aveva regolarmente scontato la squalifica prima della gara del Formia con il Sant’Elia e che aveva preso parte a questa in modo del tutto regolare. Quanto alla circostanza, fatta presente dalla società reclamante, che il Serafini era stato fatto “transitare” per una squadra militante nel campionato di Eccellenza, il Cervaro, allo scopo di scontare la squalifica, osservava che i trasferimenti si erano svolti in modo del tutto regolare e dunque che il reclamo non poteva essere accolto. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello lo Sporting Club Sant’Elia ribadendo quanto già fatto presente in sede di reclamo, con la precisazione che il Serafini, posto in lista di svincolo da parte dell’originaria società di appartenenza (il Gaeta srl), avrebbe dovuto sottoscrivere la nota di aggiornamento della posizione. Non avendolo fatto era ravvisabile un ulteriore profilo di irregolarità. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 18 novembre 2002, presente il solo Presidente dello Sporting Club Sant’Elia (che si riportava a quanto esposto nell’atto di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dello Sporting Club Sant’Elia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma va respinto nel merito. Non è seriamente contestabile, infatti, che il calciatore del Formia 1905 al momento di prendere parte alla gara della sua squadra di appartenenza con lo Sporting Sant’Elia del 29.09.2002 aveva già scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza di talché la sua posizione in occasione della gara appena detta era del tutto regolare, come già correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella sentenza impugnata. Ne discende l’impossibilità di accogliere l’appello della società. Ha sollevato il sospetto, questa, che il trasferimento del Serafini dalla precedente squadra di appartenenza (il Gaeta) al Formia non sia avvenuto direttamente ma attraverso società militante nel campionato di eccellenza per consentire al calciatore di scontare la squalifica in gara di questo campionato. A parte l’improbabilità del ricorso a stratagemma come questo per una sola giornata di squalifica (basta riflettere che a fronte di una sola giornata di squalifica la soc. Formia si sarebbe comunque privata del Serafini per oltre due mesi!); a parte la scarsa utilità di stratagemma come questo, si stava scrivendo, resta il fatto che questa evidenziata dalla società appellante altro non è che una supposizione, destinata, in assenza di elementi di riscontro, a non sortire effetto di alcun genere. Da ultimo i passaggi del Serafini da una società all’altra; passaggi che sulla base della documentazione acquisita al procedimento risultano del tutto regolari. Come si desume dalle annotazioni che seguono: - 13.07.2002: inserimento del Serafini nella lista di svincolo da parte della soc. Gaeta srl; - 22.08.2002: sottoscrizione da parte del Serafini dell’“Aggiornamento Posizione di Tesseramento” in favore della S.S. Cervaro 1927; - 20.09.2002: trasferimento temporaneo del Serafini dalla S.S. Cervaro 1927 alla S.S. Formia 1905. Alla luce dei rilievi fin qui svolti l’appello proposto va respinto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va, per effetto della soccombenza, incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.P. Sporting Club Sant’Elia di Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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