FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI MODICA AIRONE/LIBERTAS SCICLI DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI MODICA AIRONE/LIBERTAS SCICLI DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002) L’A.S. Libertas Scicli ha inoltrato ricorso a questa Commissione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 13 del 24 ottobre 2002, che aveva rigettato il reclamo da essa proposto contro il risultato della gara Giovanissimi Regionali Modica Airone/Libertas Scicli del 29.9.2002, alla quale aveva partecipato nelle file del Modica il calciatore Barone Simone, in posizione asseritamente irregolare per non aver interamente scontato le giornate di squalifica riportate nella passata stagione sportiva, allorquando era tesserato per la Società Atletico Ispica. Nel ricorso la Libertas Scicli, previo riepilogo di tutti i provvedimenti disciplinari relativi al Barone, sostiene che questi, nel momento in cui gli venne irrogata la squalifica a tempo sino al 15.4.2002 per partecipazione irregolare alla gara Atletico Ispica/Libertas Scicli del 23.2.2002 (C.U. n. 33 del 14 marzo 2002) risultava gravato da due giornate di squalifica, mai scontate successivamente; donde l’irregolarità della partecipazione del calciatore alla gara Modica Airone/Libertas Scicli. La ricorrente chiede pertanto che venga adottata nei confronti della Soc. Modica Airone la punizione sportiva di perdita della gara. Osserva la C.A.F. che, come esattamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado nella decisione impugnata, la squalifica a tempo inflitta al Barone con C.U. n. 33 del 14 marzo 2002 costituiva aggravamento, ai sensi dell’art. 17 n. 8 C.G.S., delle sanzioni precedentemente riportate dal tesserato, che dovevano pertanto ritenersi in essa ricomprese. In tal senso va intesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’espressione “già squalificato per due giornate” di cui al C.U. n. 33 del 14 marzo 2002. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Libertas Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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