FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELLA POL. COSTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/COSTANO DEL 14.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELLA POL. COSTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/COSTANO DEL 14.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002) Avverso il risultato della gara del Campionato Regionale Juniores fra la Soc. Nuova Bevagna e la Polisportiva Costano disputata il 14.9.2002 e terminata con il punteggio di 4 a 0 ha interposto impugnazione alla Commissione Disciplinare Umbra, la Polisportiva Costano. Nella medesima si richiedeva l’annullamento della partita e l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, per avere la Nuova Bevagna utilizzato, in dispregio di quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria, tre calciatori fuori quota anziché due come recita l’indicata delibera 20.7.2002. La Commissione Disciplinare preso atto che l’utilizzo del terzo fuori quota è sì avvenuto, ma in sostituzione di altro fuori quota respingeva il reclamo e disponeva l’omologazione della gara con il risultato maturato sul campo. Avverso tale decisione propone impugnazione a questa Commissione la Soc. Costano riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado. In particolare, nella specie, si sostiene che il principio dettato dal Consiglio Regionale Umbro, se interpretato così come risulta dalla motivazione dell’impugnata decisione consentirebbe l’alternanza in una gara di cinque calciatori fuori quota (tre sono le possibili sostituzioni) pur mantenendone in campo solo due ciò che viola la ratio della disposizione. La Commissione, letti gli atti, osserva: il reclamo è fondato e deve essere accolto. Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite di Campionato Regionale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria ha così disposto: “alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età; il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che è consentito impiegare sino ad un massimo di due calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1982”. Il concetto del “possono partecipare” due fuori quota, trova, poi, una sua limitazione per quanto attiene la fase dell’impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva alla gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell’utilizzo del verbo “impiegato” testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei due fuori quota ad una gara di un Campionato Regionale Juniores. Ne consegue che l’avvenuta sostituzione di un fuori quota con altro dei due calciatori della stessa categoria già impiegati, realizza la violazione dell’art. 12 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva con la conseguente applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Costano di Costano di Bastia Umbra (Perugia) annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.C. Nuova Bevagna Montefalco la punizione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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