FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA S.S. SAONARESE E DEL SIG. FRANCESCO CHESI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI E 3.500,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2003, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA S.S. SAONARESE E DEL SIG. FRANCESCO CHESI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI E 3.500,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2003, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002) Il Presidente del Comitato Regionale Veneto deferiva, ex art. 25.4 e 6 C.G.S., alla Commissione Disciplinare il Presidente della società S.S. Saonarese Sig. Francesco Chesi e la Società stessa per aver adito, in violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale della F.I.G.C., il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiedendo l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 15 maggio 2002, nella parte in cui colloca la S.S. Saonarese al terzo posto della classifica del girone “L” del Campionato di 2ª Categoria 2001/2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto delibera di infliggere alla società Saonarese l’ammenda di euro 3.500,00 e al Sig. Chesi Francesco l’inibizione a svolgere ogni attività sino al febbraio 2003 (Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Signor Francesco Chesi, in proprio e quale rappresentante della S.S. Saonarese, sostenendo come il ricorso al TAR fosse stato solo l’ultimo estremo irrinunciabile tentativo (dopo le numerose formali richieste ai vari organi federali competenti, rimaste sempre senza risposta), perché fosse idoneamente interpretata la disposizione contenuta nell’art. 51 N.O.I.F., e quindi permesso alla società Saonarese di partecipare al campionato di categoria superiore. Sosteneva poi la non facile ed accessibile interpretazione dell’art. 27.2 Statuto Federale, il quale non espressamente prevede che il ricorso agli organi giurisdizionali debba essere sempre richiesto, con apposita istanza, in via preliminare. Chiedeva pertanto una dichiarazione di nessuna violazione dell’art. 27 Statuto federale da parte dei ricorrenti, e per effetto l’annullamento del provvedimento disciplinare rispettivamente loro inflitto dalla Commissione Disciplinare; in subordine una riduzione delle sanzioni inflitte sia alla società che al suo Presidente. Chiedeva infine la trasmissione degli atti, ex art. 32 Statuto Federale, alla Corte Federale perché, quale organo insignito della interpretazione delle norme statutarie e giuridiche e della loro legittimità venisse aperta la questione di legittimità ed interpretazione dell’art. 51 N.O.I.F.. L’appello presentato in rappresentanza della società S.S. Saonarese va dichiarato inammissibile. L’art. 29.1 C.G.S. afferma: “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto al reclamo stesso. L’art. 14.1 lett. c) stabilisce poi la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”. Pertanto, non possono rappresentare la società i soggetti cui sia stata inflitta la sanzione dell’inibizione e quindi essi non sono legittimati a firmare fra l’altro i ricorsi per conto della società. Nella specie, il ricorso risulta essere stato presentato da un legale a seguito di specifica delega sottoscritta dal Presidente della Società, il Signor Francesco Chesi, che non ne aveva titolo risultando essere inibito a seguito del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002; questi quindi non era legittimato, contravvenendo al dettato di cui all’art. 29 C.G.S.. L’appello presentato in proprio dal Signor Francesco Chesi va invece parzialmente accolto. Preliminarmente va rigettata la richiesta di investire, ex art. 32 Statuto Federale, la Corte Federale per l’interpretazione dell’art. 51 comma 4 lett. a) e b) N.O.I.F. essendo stata la questione, circa la configurazione del “titolo”, sottoposta all’attenzione della Corte Federale della F.I.G.C. in data 15.4.1998 che, in proposito, sottolineava che “l’attribuzione del secondo posto nella graduatoria della classifica è quindi e soltanto fatta “per relationem” a quello del primo posto: nel caso di classificazione di tre o più squadre a pari punti, sarà pur sempre lo spareggio tra la prima e la seconda in graduatoria nella “classifica avulsa” a determinare ad un tempo la vincitrice del campionato o di girone e la seconda classificata. Quanto al merito è oggettivamente provato che il Chesi ha adito il TAR Veneto senza aver richiesto preventivamente la deroga agli organi federali. Recita infatti l’art. 27.2 Statuto: “Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche”. Tenuto conto del comportamento complessivo mantenuto dal Chesi durante tutte le fasi che hanno caratterizzato la situazione riguardante la S.S. Saonarese, ed improntato alla ricerca di salvaguardare gli interessi della società di cui era Presidente cercando di non infrangere, se non da ultimo, le norme federali, la sanzione allo stesso inflitta va comunque ridotta con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2002. Per questi motivi la C.A.F., visto l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Saonarese di Saonarese (Padova) e Sig. Francesco Chesi, così decide: - inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; - parzialmente accolto per la parte inerente l’inibizione inflitta al Presidente Sig. Chesi Francesco riducendola al 31.12.2002; ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it