FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL G.S. VERRES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERRES/AOSTA SARRE DEL 26.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL G.S. VERRES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERRES/AOSTA SARRE DEL 26.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 7 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., il reclamo proposto dal Gruppo Sportivo Verres contro la U.S. Aosta Sarre in riferimento alla gara del 26.10.2002 relativa al Campionato Regionale Juniores, per non avere la società reclamante osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte di copia dei motivi del ricorso. Con ricorso in data 12 novembre 2002, non sottoscritto, il Gruppo Sportivo Verres ha proposto appello avverso tale decisione. La omessa sottoscrizione del ricorso impedisce di accertarne la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal G.S. Verres di Verres (Aosta) per mancata sottoscrizione dei motivi. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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