FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREGROTTA/ TORTORICI DEL 13.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 400,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREGROTTA/ TORTORICI DEL 13.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 400,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002) La A.S. Torregrotta ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 novembre 2002 con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di euro 400,00 (gara Torregrotta/Tortorici del 13.10.2002 - Campionato di Eccellenza Gir. B). Con la stessa delibera veniva anche inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 27.11.2002 al dirigente accompagnatore Sig. Sindoni Antonino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.. Lo stesso Sindoni ha sottoscritto, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, il reclamo della A.S. Torregrotta che pertanto deve essere dichiarato inammissibile in quanto firmato da persona non legittimata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A. S. Torregrotta di Torregrotta (Messina), perché sottoscritto da Presidente inibito. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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