FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. PATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/PATTI DEL 5.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. PATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/PATTI DEL 5.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 6 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Patti in merito alla posizione del calciatore della U.S. Gioiosa, Donzì Sostini, squalificato per tre giornate in esito a gara di “Coppa Italia” allorché militava nella soc. Due Torri, respingeva il reclamo rilevando che il Donzì non aveva preso parte alle gare della stessa “Coppa Italia” del 14 e 28.11.2001 e che aveva scontato la residua giornata di squalifica non prendendo parte alla gara di “Coppa Italia” giocata il 1.9.2002 dalla sua nuova squadra di appartenenza, la U.S. Gioiosa. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’A.S. Patti obiettando che il Donzì, trasferito da una squadra del Campionato di Eccellenza (la Due Torri) ad altra del campionato di Promozione (la Gioiosa), avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all’art. 12 (rectius art. 17), punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società in deroga (per l’appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 12 (rectius art. 17), sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla soc. Gioiosa la sensazione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 2 dicembre 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.S. Patti Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Donzì è stato squalificato in esito a partita di “Coppa Italia”, stagione agonistica 2001-002, lo stesso ha scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non giocando l’1.9.2002 la prima gara di “Coppa Italia”, stagione 2002-2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell’art. 17 dello stesso C.G.S.. La società appellante ha eccepito l’inefficacia della mancata partecipazione del Donzì alla gara di “Coppa Italia” dell’1.9.2002 dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore avrebbe dovuto scontare la sanzione in gare ufficiali “della prima squadra” della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dalla “deroga” di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S.. Tesi come questa non può essere condivisa. Bisogna rilevare infatti che la deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell’articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stazione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Donzì, che ha subito la squalifica in gara di “Coppa Italia” ed ha scontato la terza ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) pure di “Coppa Italia”, ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall’avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio ella c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) ed altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni. Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato ed all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia (o Coppa Regione) va scontata nella medesima competizione anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società. Che è il caso del Donzì, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la Gioiosa, con il Patti del 5.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia nella medesima Coppa Italia, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Donzì ha efficacemente scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non partecipando alla gara di “Coppa Italia” della soc. Gioiosa con la Virtus Catania l’1.9.2002, l’appello proposto va, come già rilevato, respinto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Patti di Patti (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it