FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002) Il calciatore Medici Sergio, tesserato per il Real Centocelle, società di calcio a 5, presentava dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale ricorso per revocazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che lo aveva sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2003 (Com. Uff. n. 81 del 23 maggio 2002). Il ricorrente chiedeva la revoca della sanzione alla luce del documento datato 27.6.2002, con il quale l’arbitro dell’incontro riconosce di aver sicuramente confuso il Medici Sergio con altro giocatore e quindi di avero erroneamente indicato come il responsabile del fatto nel suo referto dopo gara. In tale documento l’arbitro addebita l’errore al particolare stato confusionale in cui versava al termine dell’incontro per effetto degli incidenti e della particolare situazione di tensione che si era creata. La Commissione d’Appello Federale sospendeva il giudizio e disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per svolgere i necessari accertamenti circa l’autenticità della dichiarazione resa dall’arbitro con il documento datato 27.6.2002; accertamenti che pervenivano in data 3.10.2002 ed in data 4.11.2002. Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 35 C.G.S.. Infatti, il documento datato 27.6.2002, in base al quale si agisce per la revocazione, risulta essere documento comunque non influente ai fini del decidere, in quanto di dubbia provenienza e, dopo gli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, non confermato in tutto il suo contenuto dallo stesso arbitro che appose la propria firma ad un documento, peraltro da lui non redatto. Risulta pertanto impossibile conoscere, dopo le dichiarazioni rese dall’arbitro il 29.10.2002, e che smentiscono in parte quanto sostenuto nel documento del 27.6.2002, se la sua volontà fosse o meno quella relativa alla forma contenutistica elaborata con il documento. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Medici Sergio ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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