FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – RICORSO PER REVOCAZIONE CALCIATORE AGOSTINO CICCIARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - RICORSO PER REVOCAZIONE CALCIATORE AGOSTINO CICCIARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002) Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 7 maggio 2002, squalificava il calciatore Agostino Cicciarello fino al 31 dicembre 2006, per aver, nel corso della partita Bargotto/Caffè Ducale del 30.4.2002, Campionato Amatori, ripetutamente minacciato, offeso, spintonato e colpito con numerosi sputi al viso l’assistente dell’arbitro e successivamente aver ancora ripetutamente offeso il direttore di gara alla vista del cartellino rosso. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 3 del 9 agosto 2002, confermava la dichiarazione di colpevolezza riducendo la sanzione con la squalifica fino al 31.12.2003. Il Cicciarello presentava a questa Commissione d’Appello Federale ricorso per revocazione allegando le testimonianze di Dirigenti e tecnici federali presenti alla gara che riferivano come i fatti elencati nel referto arbitrale si fossero svolti in maniera diversa da quella riferita dalla terna arbitrale. Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che fanno, pertanto, piena prova. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Agostino Cicciarello ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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