FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA POL. SAN FILI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/SAN FILI DEL 28.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002) Con la

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA POL. SAN FILI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/SAN FILI DEL 28.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria respingeva il reclamo proposto dall’attuale appellante avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese/Polisportiva San Fili, disputata il 28 settembre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 e valida per il Campionato Regionale di Promozione, Girone A. Il reclamo, come del resto quello in trattazione, si basava su una presunta posizione irregolare del calciatore Piperis Vincenzo, e non veniva favorevolmente definito in quanto il suddetto, alla data di disputa della gara, risultava - in base alla documentazione fornita appositamente dal Comitato Regionale Calabria - regolarmente tesserato per la società ospitante di Cariati. Nella sede attuale, la Polisportiva reclamante si limita a riferire nuovamente i fatti (presunta “soffiata” a fine gara dei dirigenti, confermata dal Presidente, della U.S. Mandatoriccese) e ad auspicare che la Commissione Tesseramenti, appositamente investita dalla stessa Mandatoriccese, con l’ausilio dell’Ufficio Indagini, assuma i debiti provvedimenti in merito alla regolare posizione del calciatore sopramenzionato. Tanto premesso, il reclamo in trattazione, per come imbastito, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 29, comma 6, C.G.S., essendo stato redatto in maniera del tutto generica, perplessa, e senza la deduzione di precipui motivi, con i relativi elementi di supporto, avverso la decisione contestata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l’appello come sopra proposto dalla Pol. San Fili di San Fili (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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