FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/S. AGATA DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/S. AGATA DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 13 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. S. Agata Calcio in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 27.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di “Coppa Sicilia” (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di e 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l’appunto) ed in gara di campionato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di “Coppa Italia” con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni. Alla seduta del 16 dicembre 2002, presente il solo rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in relazione a partita di “Coppa Sicilia”, stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di “Coppa Italia”, stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell’art. 17 dello stesso C.G.S.. Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di “Coppa Italia” disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale “della prima squadra” della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell’articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che -fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di “Coppa Sicilia” ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di “Coppa Italia”, ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall’avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra “Coppa Italia” o “Coppa Regione” da una parte ed altre competizioni dall’altra fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di “Coppa Italia” o di “Coppa Regione” va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la S. Agata del 27.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in relazione a gara di “Coppa Sicilia” nella “Coppa Italia”, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di “Coppa Italia” della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l’appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1- 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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