FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE ROMA/REAL SCAFATI DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE ROMA/REAL SCAFATI DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002) Con atto, in data 26.10.2002, la S.S. Scafati Calcio a Cinque proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 125 del 15 novembre 2002, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo, presso la predetta Divisione, di comminare alla soc. Real Scafati (unitamente alla soc. Brillante Calcio a Cinque) la punizione della perdita della gara Brillante/Real Scafati del 19.10.2002, con il punteggio di 0-2. Avverso tale delibera si appellava alla C.A.F. la S.S. Scafati, eccependo l’insussistenza dei presupposti per sospendere la gara, in quanto non è stato accertata la presenza dei necessari requisiti di ordine pubblico per portare a termine la stessa e stigmatizzando di avere ricevuto l’identica sanzione della soc. Brillante Calcio a Cinque, nonostante, quest’ultima abbia disputato la gara sul proprio campo. L’appello può essere accolto nei limiti che seguono. L’arbitro, adempiendo ad un suo specifico ed esclusivo compito, ha sospeso, correttamente, la gara, in quanto si era venuta a creare una situazione ingestibile, di messa in pericolo delle condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento della gara, a causa dei ripetuti scontri fisici tra i giocatori e i sostenitori di entrambe le squadre. In tale situazione deve considerarsi irrilevante la presenza delle forze dell’ordine, ai fini della possibilità di riprendere la gara dopo la sospensione, causata dai predetti incidenti, svoltisi sia sul terreno di gara che, soprattutto, sugli spalti, in quanto la ripresa della stessa non può basarsi, esclusivamente, sulla “presenza di tutti i requisiti di ordine pubblico”, come sostenuto dalla ricorrente. Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, fermo restando il giudizio di notevole gravità dei fatti che hanno causato la sospensione della gara, la C.A.F. Ritiene che la stessa possa essere ridotta con l’esclusione della pena pecuniaria e che, in questo senso, vada annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare. Questa diminuzione della sanzione trova giustificazione nel fatto che la società ricorrente era squadra ospite e quindi, con obblighi meno intensi, nella materia in esame, rispetto alla società ospitante. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno) annulla la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.
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