FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. SALVO/VILLA S. MARIA DEL 6.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. SALVO/VILLA S. MARIA DEL 6.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002) La S.S. Villa S. Maria ha inoltrato ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 20 del 21 novembre 2002 che, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Real San Salvo in ordine al risultato della gara Real S. Salvo/Villa S. Maria disputata il 6.10.2002 per il Campionato di 1ª Categoria, aveva ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il seguente punteggio: Real S. Salvo 5/Villa S. Maria 1. La ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità della decisione impugnata, per violazione del principio del contraddittorio in relazione all’art. 26 n. 6 lett. a) (ora art. 30 n. 5) C.G.S., rilevando di non essere stata convocata per la discussione orale del reclamo, sebbene nelle proprie controdeduzioni avesse espressamente richiesto di essere sentita. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente eccepisce la erronea applicazione, da parte della Commissione, dei principi regolamentari relativi ai mezzi di prova utilizzabili nei procedimenti disciplinari. Sostiene infatti l’appellante che la ritrattazione fatta dall’arbitro, in sede di chiarimenti, a totale modifica del proprio referto, non può avere alcun valore nel giudizio disciplinare. Conclude pertanto chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata sia dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio, ed in subordine che la delibera venga riformata, infliggendo alla S.S. Real S. Salvo la punizione sportiva della perdita della gara S.S. Real S. Salvo/S.S. Villa S. Maria con il punteggio di 2 a 0. La C.A.F. ritiene che il primo motivo di gravame meriti accoglimento. L’art. 30 n. 5 C.G.S. dispone, in ordine allo svolgimento dei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, che “è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo”. In forza di tale principio, la mancata convocazione nel procedimento disciplinare di una parte che abbia fatto rituale e tempestiva richiesta di essere sentita oralmente, integra una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del giudizio. Nel caso in esame, risulta dagli atti che non venne disposta l’audizione della S.S. Villa S. Maria, malgrado questa avesse chiesto, nelle proprie controdeduzioni, di essere ascoltata dinanzi alla Commissione Disciplinare. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della delibera con rinvio al primo Giudice. L’accoglimento del motivo di gravame relativo alla nullità della delibera impugnata preclude ovviamente l’esame del merito, che va rimesso alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto della S.S. Villa S. Maria di Villa S. Maria (Chieti) annulla l’impugnata delibera, ex art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, per nuovo esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.
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