FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. TORRINO SPORTING CLUB CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA/TORRINO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. TORRINO SPORTING CLUB CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA/TORRINO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002) Dopo la disputa della gara A.S. Ostia Calcio a Cinque/A.S. Torrino S.C. Calcio a Cinque del 27.10.2002, valida per il Campionato Nazionale Under 21, la Società A.S. Ostia Calcio a Cinque proponeva reclamo al Giudice Sportivo competente, sostenendo che alla gara suddetta aveva partecipato il calciatore del Torrino Chilelli Alessandro, in posizione irregolare perché squalificato con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 23 ottobre 2002 e chiedendo pertanto l’applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della A.S. Torrino. Il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso, deliberava di comminare alla Torrino Sporting Club la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2, nonché l’ammenda di euro 500,00 e di squalificare il calciatore Chilelli Alessandro per una giornata effettiva di gara. Contro tale delibera proponeva reclamo la A.S. Torrino, denunciando l’incongruenza delle norme regolamentari (artt. 17 comma 2 e 41 comma 2 C.G.S.) che prevedono diverse modalità di esecuzione delle sanzioni, rispettivamente per la Lega Nazionale Dilettanti e per i Comitati Regionali. Sosteneva la reclamante che il Chilelli, espulso nel corso della gara del 20.10.2002, non era stato utilizzato nel turno infrasettimanale del 23.10.2002 ed aveva quindi scontato (in conformità con i principi di cui alla circolare F.I.F.A. n. 821 dell’1.10.2002) la giornata “obbligatoria” di squalifica conseguente al provvedimento di espulsione inflittogli, disputando così in posizione regolare la gara Ostia/Torrino del 27.10.2002. La Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 140 del 22 novembre 2002, riduceva a euro 250,00 la sanzione pecuniaria inflitta all’A.S. Torrino, confermando nel resto le decisioni del Giudice Sportivo. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso l’A.S. Torrino per chiedere il ripristino dl risultato conseguito sul campo, invocando l’immediata applicazione della circolare F.I.F.A. n. 821 del 2.10.2002 che impone alle Federazioni Nazionali di uniformare i propri regolamenti al principio secondo cui un calciatore espulso dal terreno di giuoco nel corso di una competizione deve obbligatoriamente essere squalificato per la gara successiva della medesima competizione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Osserva la C.A.F. che i primi giudici hanno correttamente applicato la normativa che disciplina l’esecuzione delle sanzioni ed in particolare l’art. 17 n. 2 C.G.S., che stabilisce che le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. In base a tale principio la squalifica del Chilelli, inflitta con Comunicato Ufficiale del 23.10.2002, avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva, ovvero Ostia/Torrino del 27.10.2002. La mancata partecipazione del Chilelli alla gara infrasettimanale del 23.10.2002 non poteva infatti comportare l’esecuzione di una squalifica che avrebbe acquistato efficacia soltanto il giorno seguente, 24.10. La circolare F.I.F.A. invocata dalla ricorrente, oltre a non avere efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento, raccomanda alle Federazioni Nazionali il rispetto di un principio (obbligo di sanzionare il calciatore espulso con almeno una giornata di squalifica) che l’ordinamento calcistico italiano ha da tempo recepito, mentre nulla prevede in merito alla esecuzione delle sanzioni. Non resta quindi che applicare, come hanno fatto i primi giudici, la regola dettata dall’art. 17 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.S. Torrino Sporting Club Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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