FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL C.S. MONTECCHIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/ PICCHI S. GIACOMO DEL 12.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 19 del 7.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DEL C.S. MONTECCHIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/ PICCHI S. GIACOMO DEL 12.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 19 del 7.11.2002) Il Club Sportivo Montecchio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara C.S. Montecchio/A.C. Picchi San Giacomo del 12.10.2002 con il punteggio di 0-2. Rileva preliminarmente questa Commissione che l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 7 novembre 2002 e il reclamo risulta presentato solo in data 28 novembre 2002 e, quindi, allorché era scaduto il termine di sette giorni stabilito dall’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente essere disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal C.S. Montecchio di Montecchio (Terni) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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