FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELLA S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELLA S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 31 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Carpinone Calcio in merito alla posizione del calciatore Teoli Valentino, schierato dalla soc. Monteroduni Roccadevandro nella gara di campionato del 22.9.2002 nonostante il residuo di squalifica di una giornata in relazione a gara di “Coppa Lazio”, rigettava il reclamorilevando che il Teoli avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non in gara di campionato, ma non prendendo parte alla prima gara della Molise Cup disputata dalla prima squadra della sua nuova società di appartenenza, stagione 2002/2003. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Carpinone obiettando che il Teoli, trasferito dall’A.S. Roccadevandro 90 alla U.S. Monteroduni Roccadevandro, squadra non partecipante alla “Coppa Lazio” nella quale il Teoli aveva maturato la squalifica, avrebbe dovuto scontare la residua giornata in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all’art. 17, punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società, in deroga (per l’appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 17, sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla U.S. Monteroduni Roccadevandro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 16 dicembre 2002, assente il rappresentante della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della S.S. Carpinone Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Teoli è stato squalificato in relazione a partita di “Coppa Lazio”, stagione agonistica 2001/2002, lo stesso avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica non disputando la prima gara della “Molise Cup”, stagione 2002/2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell’art. 17 dello stesso C.G.S.. La società appellante ha eccepito l’inefficacia della (eventuale) mancata partecipazione del Teoli alla gara di “Molise Cup” dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore non ha potuto scontare la sanzione nella medesima competizione nella quale gli era stata inflitta, essendo la “Molise Cup” diversa dalla “Coppa Lazio” e trattandosi in ogni caso di torneo a rapido svolgimento non assimilabile ad una “Coppa Regione”. Il Teoli avrebbe dovuto scontare la sanzione, perciò, in gara ufficiale “della prima squadra” della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dall’art. 17, comma 6, C.G.S.. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell’articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che -fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Teoli, che ha subito la squalifica in gara di “Coppa Lazio” ed avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) di “Molise Cup”, ha preso parte alle successiva partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall’avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra “Coppa Italia” o “Coppa Regione” da una parte ed altre competizioni dall’altra fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S.: principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di “Coppa Italia” o di “Coppa Regione” va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Che è il caso del Teoli, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la U.S. Monteroduni, con la S.S. Carpinone Calcio del 22.9.2002 occorre concludere che era regolare, avendo dovuto scontato il residuo di squalifica subita in relazione a gara di “Coppa Lazio” nella “Molise Cup”, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Venendo all’obiezione della società appellante relativa alla diversità tra la “Molise Cup” e la “Coppa Lazio” e comunque alla non assimilabilità della prima alla seconda bisogna osservare che la oggettiva (ed innegabile) diversità delle due manifestazioni è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di competizioni che rispondono alle medesime finalità e che hanno la medesima natura; coincidenza di finalità e di natura che nell’ottica dell’esecuzione delle sanzioni inflitte nell’ambito di ciascuna delle due ed alla luce di quanto previsto dagli artt. 14, comma 10 e 17 C.G.S. esclude che l’una possa essere considerata diversa dall’altra. Quanto poi alla non assimilabilità della “Molise Cup” alla “Coppa Lazio” la semplice lettura del Regolamento della coppa molisana dimostra esattamente il contrario e cioè che la “Molise Cup” altro non è, nella sostanza, che una delle “Coppe Regioni”, cui gli appena richiamati artt. 14 e 17 C.G.S. collegano gli stessi effetti che alla “Coppa Lazio” ed a ciascuna delle altre “Coppe Regioni” organizzate dai vari Comitati Regionali. Considerato, in definitiva, che il Teoli ha preso parte alla gara della sua nuova squadra con la S.S. Carpinone del 22.9.2002 in posizione regolare, l’appello proposto va, come già rilevato, rigettato. Ne consegue, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., che la relativa venga incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Carpinone Calcio di Carpinone (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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