FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELLA S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI FLAVIO FINO AL 30.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Com. Uff. n. 19 del 21.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI FLAVIO FINO AL 30.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Com. Uff. n. 19 del 21.11.2002) Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 7 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, applicava la sanzione sportiva della perdita della gara Valdossola/Virtus Villadossola del 2.11.2002 con il punteggio di 2 a 0 e disponeva, tra l’altro, di squalificare il giocatore Beltrami Flavio fino al 30.12.2005 in quanto lo stesso, nel contestare un calcio di rigore, aveva colpito l’Arbitro con un pugno al capo determinando la sospensione della gara al 39° del secondo tempo. La Commissione Disciplinare adita stigmatizzava la particolare gravità del fatto e confermava quanto disposto dal Giudice Sportivo disattendendo le contestazioni avanzate dalla Società Virtus Villadossola. Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione la A.S. Virtus Villadossola impugnava tale decisione limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Beltrami Flavio chiedendo una riduzione della sanzione applicata. Ritiene, questa Commissione, che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Villadossola di Villadossola (Verbania), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.
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