FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL’A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL’A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002) Con la decisione impugnata, emessa dalla Commissione Tesseramenti in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, è stata dichiarata la nullità delle liste di trasferimento dei calciatori Vicini Alessandro, Di Rienzo Giorgio e Favaro Gianluigi, passati dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi è stato disposto il ripristino del vincolo dei medesimi con la società dante causa. All’uopo è stato invocato il disposto dell’art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”. Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che le liste di trasferimento dei predetti calciatori non erano state sottoscritte dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si addiveniva al qui contestato preannunciamento di nullità. L’odierna società reclamante, che tra l’altro ha formalmente sollecitato, nelle sedi opportune, le iniziative di competenza anche dell’Organo federale requirente in ordine ad un comportamento non particolarmente limpido tenuto nella vicenda della controparte, ha visto disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine a calciatori ad essa trasferiti, subendone dunque un indubbio pregiudizio. Ciò nondimeno, il reclamo in questa sede oggetto di trattazione, seppur ammissibile (atteso che la notifica del gravame non è andata a buon fine nei confronti della controparte A.S. Avezzano Calcio a CInque per mancato ritiro della relativa raccomandata da parte della destinataria, debitamente avvisata dalla società postale della giacenza del plico a seguito del fallito tentativo di recapito), non può essere favorevolmente definito. Le argomentazioni, in parte generiche e non conferenti, portate a sostegno della società Città di Avezzano, non sono in grado, infatti, di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti peraltro reso conoscibile in maniera non particolarmente tempestiva. Doverosa si appalesa la declaratoria di nullità delle liste di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritte da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest’ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell’irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non risulta in grado di revocare efficacemente in dubbio. Il gravame non può, dunque, sfuggire alla pronunzia di reiezione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L’Aquila) ed ordina l’incameramento della tessa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it