FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO RUSSO DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 12.9.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO RUSSO DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D del 12.9.2002) Con atto del 20 giugno 2002, la Sig.ra Gianna Baccei proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento del tesseramento del figlio minore, Lorusso Daniele, nato il 4 marzo 1985, nei confronti della A.S. Albula, deducendo di non avere mai sottoscritto tale tesseramento, che, pertanto, risultava consentito solo dal padre del calciatore. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4/D del 12 settembre 2002, accoglieva il reclamo, ritenendo apocrifa la firma della Sig.ra Baccei in calce alla richiesta di tesseramento e annullava il tesseramento del calciatore. La Commissione Tesseramenti inoltre, deferiva al competente organo di giustizia sportiva il calciatore, il Presidente pro tempore della A.S. Albula e la società stessa per la violazione dei doveri di lealtà e di probità ai quali devono conformare il proprio comportamento i tesserati a norma dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L’A.S. Albula ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. osserva che le deduzioni della società appellante, tutte incentrate sulla circostanza che il calciatore da tempo era in forza alla compagine societaria e che i genitori esercenti la potestà genitoriale non potevano essere all’oscuro di tale situazione relativa al figlio minorenne, non possono valere a superare il dato essenziale, immediatamente rilevabile anche senza l’ausilio di perizie calliegrafiche, della evidente differenza esistente tra la firma apposta all’atto con il quale è stato proposto il reclamo di prime cure dalla Sig.ra Baccei e la sottoscrizione del modulo di tesseramento. La decisione appellata, di conseguenza, va confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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