FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO MONZA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO MONZA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002) Il F.C. Messina Peloro S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche del 6.11.2002, pubblicata sul C.U. n. 10/D, che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto in data 3.7.2002 per ottenere dalla Soc. Calcio Monza S.p.A. il pagamento dell’importo di L. 50.000.000, concordato tra le parti in occasione della cessione definitiva dal Monza al Messina del contratto relativo al calciatore Bellotti Fabio. La pattuizione di cui sopra è stata dichiarata nulla ed inefficace perché non risultante dal documento di cessione del contratto depositato presso la Lega competente. Nel gravame la ricorrente afferma che la decisione impugnata fa riferimento ad un complesso di norme vetusto e sicuramenbte da riadattare all’evolversi dello status delle società calcistiche, anche in via di interpretazione evolutiva. Sostiene inoltre come sia iniquo precludere per un motivo formale il soddisfacimento della propria legittima pretesa risarcitoria, consentendo alla parte obbligata di sottrarsi al pagamento, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva dettati dall’art. 1 C.G.S.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata e la condanna della S.p.A. Calcio Monza al pagamento della somma di e30.987,41 oltre accessori. La Soc. Calcio Monza, con memoria del 3 febbraio 2003, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, richiamando le difese svolte in precedenza. Osserva la C.A.F. che la delibera della C.V.E. è immune da censure, avendo correttamente applicato l’art. 95 delle N.O.I.F., che al 4° comma impone il deposito degli accordi di trasferimento o di cessione di contratto presso la Lega o il Comitato della società cessionaria e stabilisce altresì, al 5° comma, che le pattuizioni risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. Le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla vetustà delle norme applicate dal primo Giudice potrebbero assumere rilevanza “de jure condendo”, ma non hanno alcun fondamento sul piano del diritto vigente. La norma in esame infatti è talmente chiara da non richiedere alcuna interpretazione e comunque i principi interpretativi invocati dalla ricorrente non potrebbero in nessun caso comportare il totale stravolgimento della norma e la disapplicazione della stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.
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