FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ FERMANA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C – Com. Uff. n. 92/C del 4.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ FERMANA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C - Com. Uff. n. 92/C del 4.12.2002) La Società Taranto Calcio s.r.l., proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C avverso la regolarità della gara Taranto/Fermana disputata per il Campionato di Serie C1 il 22 settembre 2002 e terminata con il risultato di 0-2 a favore della società ospite, lamentando che nelle file della Fermana Calcio aveva preso parte alla gara il calciatore Francesco Passiatore in posizione irregolare. Il predetto calciatore non aveva scontato una giornata di squalifica a lui inflitta nell’ultima giornata del campionato precedente per recidività in ammonizioni. La Fermana Calcio opponeva che il calciatore aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara Taranto/Teramo, disputata l’8 settembre 2002. Il Giudice Sportivo, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32/C del 2 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e, per l’effetto, infliggeva alla Fermana Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-2. La deliberazione del Giudice Sportivo veniva confermata dalla Commissione Disciplinare adita dalla Società Taranto Calcio. La Società Taranto Calcio appella tale decisione deducendo nuovamente che il calciatore, non partecipando alla gara Taranto/Ascoli, avrebbe scontato la squalifica. L’appello va respinto per il semplice motivo che, alla data dell’8 settembre 2002, il calciatore Passiatore non era tesserato per la società Taranto Calcio, con la quale risulta tesserato solo dal 12 settembre 2002. Con la mancata partecipazione alla gara disputata tra il Taranto e l’Ascoli, pertanto, non può dirsi che il calciatore in parola abbia scontato la squalifica. Il calciatore in questione, pertanto, era in posizione irregolare nella gara disputata l’8.9.2002. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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