FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLI DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL COMO CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE 8.11.2002), NONCHÉ DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DELL’11.11.2002) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 150 del 2.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLI DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL COMO CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE 8.11.2002), NONCHÉ DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DELL’11.11.2002) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 150 del 2.12.2002) Il Sig. Enrico Preziosi, quale presidente del Como Calcio S.p.A., nonché la stessa società Como Calcio hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 2 dicembre 2002, con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale - per violazione dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 4 commi 1 e 3 C.G.S. per il Preziosi e dell’art. 3 comma 2 e dell’art. 4 comma 5 C.G.S. per la società - venivano inflitte al Preziosi due distinte sanzioni dell’inibizione per mesi tre ed al Como Calcio S.p.A. due distinte sanzioni dell’ammenda di euro 10.000,00. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il pieno proscioglimento dagli addebiti perché infondati in fatto ed in diritto e comunque per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; in via subordinata una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Ritiene questa Commissione che le espressioni usate dal presidente del Como Enrico Preziosi in entrambi gli episodi che hanno dato luogo ai deferimenti dell’8 e dell’11 novembre 2002, mentre da un lato non possono essere ritenute espressione di un legittimo diritto di critica, costituiscono senza alcun dubbio giudizi gravemente lesivi della onorabilità e della credibilità di persone ed organi facenti parte della F.I.G.C., insinuando addirittura una premeditazione finalizzata a manovrare l’intero sistema calcistico. La decisione, pertanto, della Commissione Disciplinare appare congruamente e correttamente motivata anche per quel riguarda la misura delle sanzioni comminate tenuto conto della gravità delle espressioni usate e del contesto in cui vennero pronunciate. I ricorsi vanno pertanto respinti. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti li respinge. Ordina l’incameramento delle tasse versate.
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