FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.P. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLUMIERE/ OLIMPIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.P. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLUMIERE/ OLIMPIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 27 del 21 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Allumiere in riferimento alla gara Allumiere/Olimpia 2004 del 29.09.2002, terminata con il risultato di 2-3, relativa al campionato 1ª Categoria Girone C, ritenuto l’irregolare utilizzo del calciatore Dosa Marco in quanto in posizione di squalifica, ha comminato alla A.P. Olimpia 2004 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di e 100,00; ha inibito il Dirigente Accompagnatore Schowick Riccardo fino al 14.11.2002; ha squalificato il calciatore Dosa Marco per una ulteriore giornata di gara. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.P. Olimpia 2004 deducendone l’erroneità per violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. e per contraddittorietà della motivazione, e chiedendone la integrale riforma. All’udienza del 20 gennaio 2003, sono intervenuti per la società ricorrente il Presidente Sig.ra Anna Maria Frasca, assistita e difesa dall’Avv. Barbanti, il quale ha discusso il reclamo riportandosi alle conclusioni già formulate. Il gravame proposto dall’A.P. Olimpia 2004 è fondato e va accolto. Fatto: - a seguito della espulsione avvenuta nel corso di una gara della Coppa Italia, il giocatore Marco Dosa doveva scontare un residuo della squalifica per due gare comminatagli nella decorsa stagione con Comunicato Ufficiale n. 15 del 27.9.2001; - il calciatore è stato trasferito nel corso della stagione sportiva 2001/2002 dalla Società Torrino alla Società Portuense e nella stagione sportiva 2002/2003 dalla Società Portuense alla Società Olimpia; - la società Olimpia non partecipa in questa stagione alla Coppa Italia. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto: - l’art. 14 comma 10 C.G.S. prevede: “10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. “10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. - L’art. 17 (esecuzione delle sanzioni) comma 6 C.G.S. dispone: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che: - essendo stato “il calciatore espulso in una gara della Coppa Italia e quindi la sanzione andrebbe scontata, a mente dell’art. 14 n. 10 del C.G.S. in gare della stessa competizione anche per il residuo nella successiva stagione sportiva, anche nel caso che il calciatore cambi Società”; - non partecipando la Soc. Olimpia, alla quale il calciatore era stato successivamente trasferito, alla Coppa Italia per la stagione 2002/2003; - “in tal caso la distinzione prevista dalla richiamata disposizione non si applica come stabilito dall’art. 17 punto 6 ultimo periodo”. Orbene, l’ultima parte del comma 6 dell’art. 17 C.G.S. fa esplicito e puntuale riferimento alla “...distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte...”, norma in base alla quale “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Quindi la “distinzione” esclusa dall’ultima parte dell’art. 17 comma 6 C.G.S. ai fini dell’esecuzione della sanzione, riguarda esclusivamente l’ipotesi di singole manifestazioni organizzate da Leghe diverse da quelle in relazione alle quali era stata inflitta la squalifica. Appare dunque evidente che la Commissione Disciplinare non ha fatto buon governo del combinato disposto delle norme richiamate, confondendo l’ambito di operatività delle norme stesse. Il ricorso, pertanto, è fondato e l’appello va accolto. Ai sensi dell’art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.P. Olimpia 2004 di Roma, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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