FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/ SEANO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/ SEANO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002) La S.S. Galcianese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 22 del 12 dicembre 2002, relativa alla gara Galcianese/Seano del 17.11.2002 (campionato di seconda categoria - Girone D), per presunta posizione irregolare del calciatore Coppini David. La ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della partita a carico del Seano sostenendo che il calciatore Coppini, squalificato per due giornate in occasione di una gara di Coppa Toscana del 20.9.2001 allorché era tesserato per la soc. San Giorgio, avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale del campionato 2002/2003, in applicazione della normativa di cui all’art. 14 comma 10 punto 1 ed all’art. 17 comma 6 C.G.S. che prevede che la squalifica non scontata in tutto o in parte nella stagione in cui è stata commessa l’infrazione deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive. La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare corretta anche a parere di questa Commissione d’Appello. Invero, nessun dubbio sorge sull’applicazione dell’art. 14 comma 10 n. 1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell’art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l’unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all’art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l’infrazione, vale a dire campionato o coppa. Nel caso di specie, inoltre, va notato che la soc. Seano disputa, nella presente stagione sia le gare del campionato di seconda categoria che quelle di Coppa Toscana con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell’art. 14. Correttamente la Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo della Galcianese, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti al fatto che il calciatore Coppini ha preso parte alle gare di Coppa Toscana pur essendo in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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