FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DEL 3.11.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 INFLITTA AL CALCIATORE ORANO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DEL 3.11.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 INFLITTA AL CALCIATORE ORANO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002) Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale che attestava, fra l’altro, che la partita era stata sospesa per una rissa in campo provocata dai calciatori Marinucci Giacomo e Morano Alessandro della U.S. Torrevecchia Teatina, ha deliberato, ai sensi dell’art. 64 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S., di infliggere alla U.S. Torrevecchia Teatina la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Torrevecchia Teatina/Canosa Sannita 0 a 2, nonché l’ammenda di e 310,00 e di infliggere ai calciatori dell’U.S. Torrevecchia Teatina le seguenti squalifiche, a Morano Alessandro sino al 31.10.2003, a Marinucci Giacomo per 4 gare, a Colaiocco Fabio per 3 gare e a Marchesani Daniele per 1 gara. Avverso tale decisione ha proposto appello la U.S. Torrevecchia Teatina contestando la sussistenza dei fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, in base ai chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto, ha deliberato di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Morano Alessandro fino al 31.5.2003, confermando nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Con successiva nota l’U.S. Torrevecchia Teatina ha precisato di non avere inviato copia alla controparte “in quanto il reclamo verte principalmente sulla squalifica del calciatore Morano Alessandro e sulla multa inflitta alla società”. L’appello deve dichiararsi inammissibile, ex art. 29 comma 5 C.G.S., per la parte inerente il risultato della gara perché non rimesso in copia alla controparte e, ex art. 40 comma 7 lett. d) C.G.S. per la parte inerente la sanzione dell’ammenda non impugnabile davanti alla C.A.F., e la squalifica per il tesserato perché inferiore ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Torrevecchia Teatina di Torrevecchia Teatina (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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