FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAFRACTA CALCIO/BOYS MELITO DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAFRACTA CALCIO/BOYS MELITO DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su istanza della S.S. Fracta Calcio, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della Polisportiva Boys Melito, a causa dell’avvenuta sostituzione, da parte di quest’ultima, di quattro giocatori nel corso dell’incontro Fracta Calcio/Boys Melito (conclusosi con il risultato di 1 a 3), in violazione delle norme regolamentari che stabiliscono che nelle gare di 2ª Categoria possono essere fatte solamente tre sostituzioni. Rilevava la Commissione come dalla lettura del referto arbitrale - unico documento utilizzabile ai fini della decisione - emergeva la fondatezza dei rilievi formulati dalla società reclamante, in quanto la società Boys Melito aveva appunto effettuato quattro sostituzioni nel corso della gara, e ciò la induceva ad infliggere alla società Boys Melito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Campania, la Polisportiva Boys Melito interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 19 dicembre successivo, contestualmente inviando copia dell’appello alla Fracta Calcio controinteressata. Deduceva l’appellante il difetto di competenza della Commissione Disciplinare sul reclamo interposto dalla Fracta Calcio, dovendosi inquadrare il ricorso deducente l’infrazione alla norma limitativa del numero di sostituzioni nel novero dei reclami per “irregolare svolgimento della gara” e non di quelli per “irregolare posizione di calciatori”. Detto reclamo avrebbe dovuto dunque essere deciso dal Giudice Sportivo; e se è vero che la Commissione Disciplinare, per prassi consolidata, trasmette gli atti al Giudice Sportivo nei casi in cui, per mero errore di indicazione dell’organo di giustizia sportiva, sia possibile sanare l’irregolarità formale, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l’irregolarità non sarebbe stata sanabile, essendo il reclamo della Fracta Calcio irrimediabilmente tardivo in quanto reclamo per “irregolare svolgimento della gara”. Il gravame della Polisportiva Boys Melito, promosso ex art. 33, comma 1, lett. a), C.G.S., è fondato. La violazione - nel caso concreto indiscutibile, alla luce delle risultanze del referto arbitrale - della norma limitativa del numero delle sostituzioni va inquadrata quale vizio di irregolarità nello svolgimento delle gare da denunciarsi dinanzi al Giudice Sportivo, a norma dell’art. 24, comma 3, C.G.S.. In quanto rientrante nella competenza del Giudice Sportivo a norma dei commi 3 ovvero 8 dell’art. 24 C.G.S., il reclamo della Fracta Calcio doveva osservare i termini e le decadenze all’uopo contemplate nel medesimo art. 24, e pro parte richiamate dall’art. 42, comma 1, C.G.S.. Esso doveva cioè essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della data della gara alla quale si riferisce, con inoltro delle motivazioni e della relativa tassa entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara (art. 24, comma 5, lett. b; art. 24, comma 9, lett. b). A queste prescrizioni non si è uniformato il reclamo della Fracta Calcio, inoltrato in data 25 novembre 2002, quando già erano decorsi 14 giorni dallo svolgimento della gara tra la predetta società e la Polisportiva Boys Melito. In applicazione dell’art. 33, comma 5, C.G.S., accolta la censura di incompetenza formulata dall’appellante, la C.A.F. - rilevata l’inammissibilità del reclamo di prima istanza - deve quindi procedere all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con cancellazione della sanzione della perdita della gara irrogata alla Polisportiva Boys Melito e ripristino del risultato acquisito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Boys Melito di Melito (Napoli) annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla società Fracta Calcio, ripristinando altresì il risultato di 1-3 conseguito nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it