FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA POL. TOCCO CAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TOCCO CAUDIO/DEPORTIVO PAOLISI DEL 23.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA POL. TOCCO CAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TOCCO CAUDIO/DEPORTIVO PAOLISI DEL 23.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002) La Polisportiva Tocco Caudio ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 che infliggeva alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara Tocco Caudio/A.C. Deportivo Paolisi del 23.11.2002 con il punteggio di 0-2. Osserva questa Commissione che in questa sede non può essere valutato il merito delle doglianze lamentate nel reclamo proposto dovendosi dichiarare l’inammissibilità dello stesso. Ed invero l’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i ricorsi a questa Commissione devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie il ricorso risulta inviato solo in data 30.12.2002 mentre il Comunicato Ufficiale è del 19.12.2002. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Tocco Caudio di Tocco Caudio (Benevento), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Dispone restituirsi la tassa versata.
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