FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ ARIETE DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ ARIETE DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002) L’appello della A.S. Casteltermini va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto le doglianze della ricorrente attengono al merito della vicenda e sono, sostanzialmente, la riproposizione di quanto sostenuto davanti al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare. Va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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