FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’U.S. PANDOLA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANDOLA 96/CARPINETO DEL 9.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’U.S. PANDOLA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANDOLA 96/CARPINETO DEL 9.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 14 novembre 2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara “pro forma” per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subiti da tesserati e calciatori di entrambe le squadre, e dapprima da un soggetto che si faceva chiamare presidente del Centola, infliggeva ad entrambe le squadre, la U.S. Pandola 96 ed il Carpineto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la diffida dal porre in essere ulteriori comportamenti violenti, pena l’esclusione dal campionato di competenza. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, considerato che la lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta inequivocabilmente la responsabilità della società U.S. Pandola 96 nonché quella dei calciatori della società Carpineto in riferimento all’aggressione subita dal d.d.g., rigettava i reclami inoltrati dalla società U.S. Pandola e Carpineto. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Pandola 96 sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in un errore nel non dare risalto alla circostanza che gli stessi dirigenti della U.S. Pandola 96 prontamente erano intervenuti per ristabilire l’ordine allontanando dal terreno di gioco lo sconosciuto; pertanto la gara era proseguita regolarmente. Chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare, con assegnazione della vittoria alla U.S. Pandola 96. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, portate all’attenzione degli Organi Disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d’Appello Federale per questioni attinenti al merito delle contravvenzioni “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pandola 96 di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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