FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELLO S.C. RINASCITA VOLLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUSCIANESE/RINASCITA VOLLESE DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELLO S.C. RINASCITA VOLLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUSCIANESE/RINASCITA VOLLESE DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania respingeva il reclamo proposto dalla società Rinascita Vollese la quale aveva dedotto che alla gara Bruscianese/Rinascita Vollese del 19.10.2002 aveva preso parte, senza averne titolo, il calciatore Granato Massimo, schierato dalla Polisportiva Bruscianese sebbene fosse stato squalificato per 3 gare nel campionato 2001/2002 “attività mista”, quando militava nella società Sangennarese (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21/03/2002): squalifica non interamente scontata alla data della gara Bruscianese/Rinascita Vollese del 19.10.2002. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la società Rinascita Vollese sottolineando come il Granato, quale calciatore della società Sangennarese, nel campionato 2001/2002, fosse stato squalificato per n. 3 giornate e non avesse interamente scontato la sanzione nel corso del campionato 2001/2002: con la conseguenza che avrebbe dovuto scontare la residua sanzione nel corso della stagione sportiva 2002/2003. Avendo il Granato partecipato alle due gare ufficiali disputate dalla Polisportiva Bruscianese per la corrente stagione sportiva prima della gara del 19.10.2002, non aveva scontato la residua sanzione prima della gara Bruscianese/Rinascita Vollese del 19.10.2002; pertanto era da ritenersi irregolare la sua posizione. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare (che, a seguito degli accertamenti disposti c/o l’ufficio tesseramento, aveva affermato che il Granato Massimo mai era stato tesserato in precedenza per alcuna squadra) sosteneva poi come il Granato Massimo avesse cambiato società, essendo stato tesserato per la società Sangennarese nel corso della stagione 2002/2003. Richiamandosi infine al dettato dell’art. 17 comma 6 C.G.S. che recita “nel caso in cui il calciatore, o il tesserato, colpito dalla sanzione abbia cambiato la società...” sosteneva che anche il non tesserato (inteso come il calciatore, contrapposto alla dizione “o il tesserato”) dovesse comunque scontare la sanzione inflittagli. Richiedeva pertanto che, a seguito della partecipazione irregolare del Granato Massimo, schierato dalla società Bruscianese nella partita in questione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S. venisse applicata, a carico della polisportiva Bruscianese, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2. L’appello è infondato e va pertanto respinto. Risulta dagli atti come da accertamenti disposti c/o l’ufficio tesseramento (nota dell’11.11.2002) il calciatore Granato Massimo, dal 4.10.2002 in forza alla Polisportiva Bruscianese, mai era stato tesserato in precedenza per un’altra squadra, per cui la sua appartenenza alla società Sangennarese mai risultava essere stata regolarizzata. Pertanto la sanzione della squalifica di 3 giornate inflitta al Granato (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21.03.2002, allorquando questi ebbe a giocare nel corso del campionato 2001/2002 per la società Sangennarese) risulta “inutiliter data”, in quanto fino al 04.10.2002 il Granato Massimo non è mai stato tesserato per alcuna società. Conseguenza ulteriore, il Granato Massimo era in posizione regolare allorché ebbe a prendere parte, il 19.10.2002, alla gara Polisportiva Bruscianese/Rinascita Vollese, risultando tesserato per la prima volta solo a far data dal 4.10.2002. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal S.C. Rinascita Vollese di Volla (Napoli) con rinvio degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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