FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. BOSCO 1970 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/ BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. BOSCO 1970 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/ BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 27 novembre 2002, deliberava di annullare la gara di cui in epigrafe disponendone la ripetizione non condividendo la decisione del direttore di gara di sospensione della stessa al 48’ del 2° tempo (dovendosi ancora disputare due dei cinque minuti di recupero concessi). Questi infatti aveva deciso la sospensione anticipata della gara, senza adottare tutti i provvedimenti necessari atti a riportare l’ordine in campo e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità. La Commissione Disciplinare del medesimo Comitato, sull’appello della A.S. Bosco, confermava la decisione del primo giudice. La stessa società ha interposto gravame alla C.A.F. deducendo sostanzialmente che nessun errore tecnico il direttore di gara aveva commesso e che le motivazioni addotte dallo stesso per la sospensione della gara erano fondate. All’odierna riunione nessuno compariva nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il gravame appare fondato e per l’effetto va accolto. La decisione di sospensione definitiva di una gara a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano compete al direttore di gara ai sensi della regola 5 delle Regole del calcio. Spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12 n. 4 C.G.S.. Ciò premesso in diritto, si osserva che dalla descrizione dei fatti come riportata negli atti ufficiali di gara l’arbitro non aveva alternativa comportamentale a quella seguita per l’assoluta inosservanza da parte del presidente dell’Agrigento e degli altri tesserati destinatari dei provvedimenti sanzionatori i quali in sostanza impedivano il regolare svolgimento della gara (per ben 11 volte l’arbitro è stato costretto ad interrompere, tra l’altro, la gara per allontanare il presidente dell’Agrigento dal campo di giuoco dopo il primo provvedimento sanzionatorio). A ciò deve aggiungersi l’aggressione verbale dal contenuto estremamente minacciosa subita da parte dei tesserati dell’Agrigento, circostanza che ha indotto l’arbitro a fischiare la fine anticipata dell’incontro. L’arbitro ha pertanto opportunamente deciso ritenendo sussistente la situazione di pericolo per la sua incolumità. All’accoglimento del gravame consegue la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla soc. Agrigento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Bosco 1970 di Marsala (Trapani), ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.
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