FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’A.S. PONTESTORTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTESTORTO/CANTALICE DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’A.S. PONTESTORTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTESTORTO/CANTALICE DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 19 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Pontestorto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pontestorto/Cantalice del 17.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27 del 21 novembre 2002), rigettava il reclamo rilevando che la gravità dei fatti giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati, al punto da aggravarne, in due casi, l’entità. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la A.S. Pontestorto, obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso confermati in sede di audizione innanzi alla Commissione Disciplinare si erano, sì, verificati (e ne chiedeva per questa ragione scusa), ma non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione riducesse la gravità delle sanzioni inflitte. Alla seduta del 30 gennaio 2003, presente il rappresentante della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.S. Pontestorto, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d’Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normative indicate”. Nel caso in esame la A.S. Pontestorto ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest’ultima ed in merito alla congruità delle sanzioni. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che in assenza dei presupporti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione l’appello proposto dalla A.S. Pontestorto vada dichiarato inammissibile. Ne consegue che a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pontestorto di Castelnuovo di Porto (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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