FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINI/ SIRACUSA DEL 19.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINI/ SIRACUSA DEL 19.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Siracusa in merito alla posizione dei calciatori D. Milone, S. Corso, A.N. Di Natale e L. Santoro, schierati dalla soc. Canicattini nella gara di campionato del 19.11.2002 senza l’autorizzazione prescritta per calciatori quindicenni, rigettava il reclamo rilevando che i calciatori in questione risultavano “regolarmente tesserati per la società Canicattini” ed avevano dunque “titolo a partecipare alla gara in questione”. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Siracusa che obiettava come la Commissione Disciplinare non avesse in realtà affrontato il problema essendosi limitata a deliberare sulla regolarità del tesseramento dei calciatori. Nel ribadire la violazione, da parte della società Canicattini, del disposto di cui all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’applicazione alla stessa società della sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, C.G.S.. All seduta del 3 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti la U.S. Siracusa ha prospettato alla Commissione Disciplinare il caso dei calciatori impiegati dalla soc. Canicattini nella gara del 19.11.2002 senza l’autorizzazione prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., sostenendo che avrebbero dovuto esserne muniti e che, in difetto, la società avrebbe dovuto essere condannata alla sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare non ha preso in esame la questione, ma si è limitata a rilevare la regolarità del tesseramento degli atleti con ciò venendo meno all’onere di pronunziarsi su di un punto (peraltro l’unico) specificamente sottoposto alla sua attenzione. Tanto rilevato e nel valutare il merito della questione (a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S.) occorre dire che la tesi prospettata dalla società non può essere condivisa. Sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34 delle N.O.I.F. non vi è dubbio, infatti, che l’autorizzazione del Comitato Regionale è prescritta per i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, se di sesso maschile, o il 14°, se di sesso femminile, nel solo caso in cui prendano parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Nel caso in esame la gara Canicattini/Siracusa del 19.11.2002 è stata disputata nell’ambito dell’attività giovanile organizzata dalla L.N.D., per cui, in difetto del presupposto cui l’art. 34 subordina la necessità dell’autorizzazione del Comitato Regionale, i calciatori di 15 anni di età che hanno disputato la gara del 19.11.2002 nelle fila della soc. Canicattini erano in posizione regolare. Alla luce dei rilievi appena svolti l’appello proposto va, come già rilevato, respinto. Ne discende che a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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