FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/ ASTREA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/ ASTREA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002) La partita di cui si discute, terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore del Boys Caivanese/Astrea, disputata il 22.5.2002, veniva investita nella immediatezza di reclamo al Giudice Sportivo da parte della A.S. Astrea che invocava la ripetizione della gara stante il fatto che un violento acquazzone aveva reso il campo impraticabile e cancellato buona parte delle sue segnature mai ripristinate - o solo parzialmente - prima della ripresa del gioco. Il Giudice Sportivo, disposti gli accertamenti consistiti nella richiesta di un supplemento al Direttore di gara, ritenuto che questi confermava che le segnature del campo di gioco, laddove danneggiate dalla pioggia, erano state fedelmente rintracciate rendendo così il campo conforme alle misure regolamentari e che il terreno consentiva la prosecuzione della gara, rigettava il ricorso, correttamente osservando, fra l’altro, che in punto di praticabilità del terreno di gioco, ai sensi della Regola n. 1 del Gioco del Calcio il Direttore di gara era l’insindacabile Giudice. Avverso tale decisione l’A.S. Astrea riproponeva rituale impugnazione alla Commissione Disciplinare ribadendo quanto dedotto al Giudice Sportivo. Questa rigettava il reclamo posto che le dichiarazioni rese dal Direttore di gara erano assistite da fede privilegiata e per altro immuni da censure di indeterminatezza e/o di contraddittorietà. Con il ricorso a questa Commissione l’A.S. Astrea riproponeva per la terza volta tutti i motivi attinenti al merito della vicenda e già posti all’attenzione di due Organi di Giustizia Sportiva il che rende l’impugnazione inammissibile e che per tale ragione deve essere respinta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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