FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELL’ALLENATORE DI MASCIO CETTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 200 del 9.1.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELL’ALLENATORE DI MASCIO CETTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 9.1.2002) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 170 del 10 dicembre 2002, infliggeva al Sig. Cetteo Di Mascio la squalifica per quattro giornate di gara perché, durante la gara Bari/Pescara, disputata per il Campionato Primavera il 7 dicembre 2002, “aveva apostrofato un assistente con accuse di parzialità rivolte anche al direttore di gara; indi, penetrato abusivamente sul terreno di gioco, reiterato all’arbitro ed al pubblico ingiurie e denigrazioni; infrazioni rilevate da assistente”. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 200 del 9 gennaio 2003, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara. Il Sig. Cetteo Di Mascio propone appello avverso tale decisione. La C.A.F. riesaminando il referto dell’assistente del direttore di gara e rilevato che il comportamento del Sig. Di Mascio, pur poco commendevole, non potendosi tollerare che un tesserato, sia pure nel fervore della gara, possa lasciarsi andare ad accuse di favoritismo nei confronti degli ufficiali di gara, non è stato nella specie particolarmente grave da dovere essere punito con la squalifica per tre giornate di gara. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che possa ritenersi più aderente alla gravità dell’infrazionela squalifica per due giornate effettive di gara e che, in tal senso, la decisione della CommissioneDisciplinare possa essere riformata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra propostodall’allenatore Di Mascio Cetteo riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica già inflittadai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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