FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 COMMA 2 DELLOSTATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 COMMA 2 DELLOSTATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (con delibera pubblica nel C.U. n. 47 del 24 aprile 2002), sanzionava il calciatore Privitera Gaetano cheaveva presentato ricorso al T.A.R. Sicilia per l’annullamento dei provvedimenti disciplinariemessi nei suoi confronti dagli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (con ciò violandol’art. 27.2 Statuto federale), infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti per anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto (fino al 23.12.2003). Avverso tale decisione il Privitera presentava reclamo presso la Commissione d’Appello Federale sostenendo che la squalifica a lui inflitta fino al 23.12.2003 aveva violato il suo interesse legittimo a partecipare all’attività sportiva e come tale non oggetto di rinuncia preventiva, generale ed illimitata di cui all’art. 24 Statuto. Quindi l’accettazione piena e definitiva delle decisioni degli organi della F.I.G.C. può operare solo nel campo dei diritti disponibili e non anche in quello degli interessi legittimi. Costituendo il provvedimento della Commissione Disciplinare un provvedimento amministrativo, che viene a ledere il diritto indisponibile all’attività sportiva, chiedeva dichiararsi legittimo il ricorso proposto al T.A.R. Sicilia, e quindi non violato l’art. 27.2 Statuto Federale con conseguente annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia. In udienza il rappresentante della Procura Federale dava atto della rinuncia, da parte del Privitera, di tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria ed a quella amministrativa. Residua pertanto la sola valutazione della congruità della sanzione inflitta al Privitera da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, e precisamente quella squalifica per ulteriori anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto a suo carico, e quindi fino al 23.12.2005. Preso atto del comportamento complessivo tenuto dal Privitera, il quale spontaneamente rinunziava a tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria e amministrativa, con ciò vanificando in sostanza il proprio comportamento, ritenuto contrario al dettato di cui all’art. 27.2 C.G.S., sanzione idonea quella della squalifica di ulteriori 15 gg. a far data dal 23.12.2003 e quindi, complessivamente, la squalifica fino al 07.01.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto del calciatore Privitera Gaetano riduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici a giorni 15 a far data dal 23.12.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.
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