FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA S.S. SAN SECONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAGIONE/ S. SECONDO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 31 del 27.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA S.S. SAN SECONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAGIONE/ S. SECONDO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 31 del 27.12.2002) All’esito della gara Magione/San Secondo, disputata il 27.10.2002 e terminata con il punteggio di 2-0, la S.S. San Secondo inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria e, deducendo che “nei primi tredici minuti di gara il terreno di gioco era sprovvisto delle quattro bandierine d’angolo e solo a questo punto della gara che uno dei collaboratori dell’arbitro si accorgeva del fatto. Di conseguenza il giuoco veniva interrotto per dare modo alla Società ospitante di reperire le quattro bandierine; per poter fare tutto ciò il gioco veniva interrotto all’incirca sei minuti”, chiedeva che la gara fosse ripetuta. L’adito Giudice, ritenuto che “l’assenza dal campo di giuoco di n. 3 bandierine relative agli angoli (situazione, tra l’altro, immediatamente sanata dall’arbitro) non costituisce elemento capace di influire sul regolare svolgimento della gara”, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 19 del 6 novembre 2002. Proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la S.S. San Secondo, ma detto reclamo veniva disatteso, come da Com. Uff. n. 31 del 27 dicembre 2002. Avverso tale decisione propone appello la S.S. San Secondo reiterando la richiesta di ripetizione della gara. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, confermata la decisione della Commissione Disciplinare. Quest’ultima ha esattamente rilevato che il procedimento è regolato dai commi 6 e 7 dell’art. 24 C.G.S. e che deve essere preceduto da riserva presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, allorquando trattasi di irregolarità non intervenuta durante la gara, come nel caso in esame, bandierine del calcio d’angolo non posizionate sin dall’inizio della gara e non al termine della gara. Osserva inoltre questa C.A.F. nel merito che il ricorso non può trovare ugualmente accoglimento perché l’arbitro, dietro segnalazione di un suo assistente, ha provveduto a far posizionare immediatamente dalla società ospitante le bandierine mancanti e nessuna influenza si è avuta sul regolare svolgimento della gara posto che nessuna riserva risulta essere stata segnalata all’arbitro né prima dell’inizio della gara stessa né al verificarsi dell’interruzione per il posizionamento delle bandierine mancanti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. San Secondo di Città di Castello (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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