FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 3.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.1.2003) Il F.C. Messina Peloro ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 195 del 3 gennaio 2003) che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’interessata, aveva ridotto ad euro 3.000,00 l’ammenda di euro 5.000,000 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari/Messina del 17.1.2002. Con il primo motivo di gravame l’appellante denuncia l’errata e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 C.G.S., rilevando che i comportamenti attribuiti ai propri sostenitori, non avendo costituito “un pericolo per l’incolumità od un grave danno all’incolumità fisica di una o più persone...”, non integrano la fattispecie di “responsabilità della Società per fatti violenti” disciplinata dalla norma predetta. Seguono quattro motivi di gravame attinenti al merito, con particolare riferimento alla sostanziale irrilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti ai sostenitori peloritani, riconducibili a manifestazioni di esultanza prive di pericolosità intrinseca, oltretutto verificatesi in campo avverso, laddove è impossibile per la società ospitata attuare nei confronti dei propri sostenitori idonee misure di prevenzione o di immediata repressione di eventuali condotte antiregolamentari. In conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, la revoca dell’ammenda o, in subordine, la ulteriore riduzione della stessa. La C.A.F. rileva che il primo motivo di gravame è infondato, non essendo stata contestata alla Società ricorrente la violazione dell’art. 11 n. 1 C.G.S., bensì la responsabilità oggettiva del comportamento tenuto dai suoi sostenitori. Si evince infatti dalla delibera adottata in primo grado dal Giudice Sportivo che la responsabilità per fatti violenti di cui all’art. 11 n. 1 è stata attribuita, per la gara in esame, esclusivamente alla Soc. Cagliari, per episodi di diversa natura attribuiti ai sostenitori locali, con l’adozione di sanzioni ben più severe. La decisione dei primi giudici è, di conseguenza, assolutamente immune dal vizio denunciato dalla ricorrente. Gli ulteriori motivi di appello non possono neppur essere presi in esame, riguardando questioni di merito la cui proponibilità con ricorso alla C.A.F. è esclusa (trattandosi, nel caso in esame, del terzo grado di giudizio) ai sensi dell’art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it